Odinanza del sindaco per Sirolo, ecco la normativa da osservare questa estate
SIROLO – Civile convivenza e rispetto altrui. All’insegna di questa massima il Comune di Sirolo ha emesso oggi l’ordinanza sindacale nella quale vengono dettate le norme per consentire al turista di svolgere una vacanza piacevole e divertente, agli esercizi commerciali di riprendere a pieno ritmo le proprie attività e, allo stesso tempo, alla popolazione residente di poter continuare le proprie abitudini quotidiane senza subire il fastidio di chiasso e inciviltà. Il richiamo all’ordine e a mantenere pulite le strade del Comune vale per tutti.
Ecco quanto prevede l’ordinanza
nel periodo compreso fra il 22 giugno 2021 e il 22 luglio 2021
- A) agli esercenti o incaricati degli esercizi del settore alimentare o misto (anche vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ubicati nel centro storico di Sirolo, cioè in Via Giulietti e nelle vie delimitate dall’esigua cinta muraria, da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Franco Enriquez, di osservare le seguenti prescrizioni:
1) divieto di apertura dei locali di vendita e/o somministrazione e relativi laboratori prima delle ore 06.00;
2) divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 02.00;
3) divieto di espletare il riordino e la pulizia dei locali e dei laboratori di pertinenza (anche se posti nelle vicinanze dei locali) dopo le ore 03.00. A tale ora dovranno essere spente le luci e chiusi i locali dell’esercizio, nonché gli eventuali laboratori e i depositi.
Il titolare, il gestore e/o il collaboratore, durante le operazioni di chiusura del locale devono prestare la massima attenzione per limitare il più possibile i rumori, in modo da arrecare il minor disturbo possibile ai residenti e ai turisti degli immobili circostanti;
4) divieto di vendita o cessione a terzi a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto, dalle ore 01.00 alle ore 07.00. Resta consentita la consumazione di bevande solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi nelle aree in concessione;
5) obbligo, per le emissioni sonore esterne o che interessano l’esterno, prodotte anche con apparecchiature o strumenti musicali, di osservare i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per le attività rumorose, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 febbraio 2007, e relative norme tecniche.
6) obbligo, per i titolari, gestori o responsabili degli esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, di provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali, anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti pulita.
- B) a tutti, indistintamente, il divieto abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini pubblici e nella zona sopra individuata, contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere.
Salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, indicati nel punto A numeri 1, 2, 3 e 4, è punita, ai sensi dell’articolo 50, comma 7-bis.1 del D. Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 (cinquecento) euro a 5.000 (cinquemila) euro. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n.689 del 24 novembre 1981.
Salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo indicato nel punto A, lettera 5, è punita ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento comunale per le attività rumorose, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 febbraio 2007. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo indicato nel punto A numero 6, nonché del divieto indicato nel punto B della presente ordinanza è punito, ai sensi dell’art.7 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro. Per l’accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.
E’ fatto obbligo, ai sensi del comma 3, articolo 8, della Legge 25 agosto 1991 n.287, citato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.41920 del 07 febbraio 2017, di rendere noti al pubblico gli orari di apertura e chiusura, conformati alla presente ordinanza.
Stante l’oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi ed esercizi commerciali presenti nell’area di vigenza del presente atto, si è provveduto, preventivamente alla sua entrata in vigore, ad informare, circa i contenuti dell’atto medesimo, le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito internet del SUAP.