Suicidio medicalmente assistito: sara’ il tribunale di Ancona a decidere
ANCONA – La Regione Marche chiarisce che sarà il Tribunale di Ancona a decidere se il paziente tetraplegico di 43 anni potrà avere diritto al suicidio medicalmente assistito. Il Comitato Etico da parte sua ha sollevato dubbi sulle modalità e sulla metodica del farmaco che il soggetto avrebbe chiesto (il tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi, senza specificare come dovesse essere somministrato).
La vicenda: il 15 giugno 2021 il Tribunale di Ancona ha ordinato all’ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se la patologia fosse irreversibile, se fosse in grado di intendere e volere, e se il farmaco fosse appropriato a garantirgli una morte senza sofferenza.
La Direzione dell’Area Vasta 2 ha attivato quindi la procedura di richiesta di parere al Comitato Etico Scientifico Regione Marche. Comitato che ha chiesto all’Av2 di istituire una equipe multidisciplinare per visitare il 43enne, verificare la situazione domiciliare allo scopo di ricercare una relazione di cura, di potenziare l’offerta di cure palliative, di ottimizzare la terapia del dolore al fine di ridurre una sofferenza ritenuta insopportabile e contemporaneamente di valutare le condizioni richieste dal tribunale.
La equipe era composta da: un medico palliativista, un neurologo esperto della patologia dalla quale è affetto il paziente, uno psichiatra, uno psicologo, un medico specialista nel trattamento dei sostegni vitali ai quali il paziente è sottoposto, un infermiere esperto nelle cure domiciliari integrate.
In particolare il Comitato Etico, rispondendo ai quesiti formulati dal Tribunale di Ancona, ha rilevato che l’interessato:
- • ha piena capacità di intendere e volere;
- • non motiva quali siano i presupposti per i quali è stata richiesto il dosaggio indicato di 20 gr, quantità non supportata da letteratura scientifica;
- • non spiega se e con quali modalità si debba procedere tecnicamente alla somministrazione e, se in via preventiva, per conculcare lo stato d’ansia derivante dall’operazione, si voglia avvalere di ansiolitici;
- • non risulta chiaro se debba essere utilizzato solo il farmaco indicato dal paziente, nell’ipotesi in cui non si riesca a portare a compimento la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Il Comitato etico ritiene altresì non essere di sua competenza l’eventuale individuazione di altre modalità.