Priorità alla Scuola: Il TAR Marche sostiene la fondatezza delle ragioni del ricorso presentato dai genitori contro l’ordinanza regionale proroga Dad
ANCONA – Il presupposto alla base del ricorso presentato dai genitori avverso l’ordinanza regionale 1/2021 che prorogava la DAD al 100% fino al 31 gennaio è fondato e permane l’interesse dei ricorrenti alla decisione dell’istanza cautelare. E’ questo quanto si evince dal Decreto del TAR Marche che si è espresso nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio.
Il Tar è stato necessitato a respingere la richiesta di cautelare urgente, in quanto nelle more – cioè dopo la notifica del ricorso in data 19 gennaio 2021 – la Regione ha provveduto, immediatamente, a revocare l’ordinanza che prorogava
la DAD al 31 gennaio. Il TAR, dunque, attesta che il presupposto è venuto a mancare nel momento in cui la Regione ha emesso la nuova ordinanza, implicitamente affermando che il presupposto di accoglimento esisteva precedentemente a tale data.
Inoltre, richiamando il decreto del Consiglio di Stato n. 17/21 del 11.01.2021, Il Tar afferma che provvedimenti regionali di chiusura emergenziale delle scuole superiori devono rispettare i principi di:
“a) in relazione alla rilevanza del diritto alla istruzione e alla importanza dell’apprendimento in un contesto di socialità, per gli studenti delle scuole di secondo grado, la misura regionale più restrittiva rispetto a quella nazionale deve essere motivata con dati scientifici che evidenzino il collegamento tra i focolai attivi sul territorio e l’impatto dell’attività scolastica in presenza; b) non è ammissibile la chiusura N. 00032/2021 REG.RIC. generalizzata senza alcuna specificazione di zone interessate da incremento di contagi; c) le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) sono risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati e non possono giustificare la compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati quali quelli degli studenti interessati”.
Di fatto il TAR pone questi principi, da sempre rivendicati nelle mobilitazioni di PRIORITA’ ALLA SCUOLA, il a sostegno del “permanere dell’interesse dei ricorrenti alla decisione del merito dell’istanza cautelare”, sostenendo la fondatezza nel merito delle ragioni esposte nel ricorso.
Consideriamo la pronuncia del TAR delle Marche importante, perché ribadisce le motivazioni delle proteste e delle proposte di Priorità alla scuola.
La scuola in presenza va garantita perché il diritto all’istruzione è costituzionalmente tutelato; non sono ammissibili chiusure generalizzate senza specificare le zone interessate da incrementi di contagio; i problemi relativi ai trasporti non sono giustificazioni valide per chiudere le scuole, ma vanno risolti con impegno e determinazione dalle autorità competenti.
Comitato Marche
“Priorità alla Scuola”