Votata a Camerano la mozione “La famiglia è un soggetto sociale fondamentale”
CAMERANO – Votata l’altra sera nel consiglio comunale di Camerano la mozione sula famiglia. Un testo che non offre certo interpretazioni ambigue e che al momento della votazione se ha visto votare la maggioranza compatta ha allo stesso tempo registrato l’astensione di due consiglieri all’opposzione e l’uscita del terzo. Ecco il testo integrale della mozione.
Votata l’altra sera nel consiglio comunale di Camerano la mozione sula famiglia. Un testo che non offre certo interpretazioni ambigue e che al momento della votazione se ha visto votare la maggioranza compatta ha allo stesso tempo registrato l’astensione di due consiglieri all’opposzione e l’uscita del terzo. Ecco il testo integrale della mozione. II Consiglio comunale ritiene: La famiglia, nell’esperienza della vita d ogni persona, è parola inconfondibile. La famiglia è un soggettosociale fondamentale. Considerato che: La disciplina della famiglia è contenuta n I titolo Il della parte I della Costituzione, dedicato ai Rapporti etico sociali. Il primo riferimento si riscontra nell’art. della Costituzione che, riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni so ‘ali nelle quali si svolge la sua personalità, identifica univoca mente nella famiglia la prima di tali formazio i sociali, conferendo rilevanza costituzionale ai diritti che in tale formazione sociale si realizzano, diritti . alificati come inviolabili. Nello stesso tempo a tali diritti associa valori di solidarietà sociale. L’art. 29 si ha la specificazione del princi io generale posto dall’art. 2. Peraltro, codesta specificazione trova ulteriori riscontri, in modo diretto, in qu nto è espressamente evocata la categoria famiglia, negli artt. 30 e 31 Cost., e in modo indiretto, negli artt. 3, relativo alla libertà della scuola e 36, concernente il vincolo alla retribuzione sufficiente che deve gara tire l’attuazione di una vita libera e dignitosa non soltanto al lavoratore ma anche alla sua famigli ; nell’art. 37 che configura il diritto della donna lavoratrice all’adempimento della sua essenziale fu zione familiare e prevede la garanzia di protezione alla madre e al bambino e nell’art. 38 relativo all’assiste za familiare.Valutato che: I mutamenti sociali e culturali piegano ggi quella parola a significati analoghi che sembrano dissolvere quell’immagine uniformandola ad esperi nze e significati diversi. La coppia coniugata è la cellula primord aie della società, ordinata all’assolvimento di compiti sociali come la procreazione e l’educazione dei figli. Afferma che: L’interesse pubblico deve investire l’at o che la genera “ufficialmente”: cioè il matrimonio. Esso esprime l’esigenza di certezza nei rapporti giuri ici, ma soprattutto, lungi dal costituire semplicemente un “affare privato”, rappresenta una pubblica assu zione di responsabilità verso la società soprattutto in ordine alla generazione e all’educazione dei figli. Il diritto deve essere capace di differe ziare le forme di convivenza e deve poter distinguere la diversa natura delle relazioni intime e primarie s familiari in senso proprio oppure per pura analogia. “il diritto non deve discriminare” e cioè evitare che forme uguali vengano trattate in modo disuguale e che forme disuguali vengano trattate in mod uguale. Lo scopo della distinzione non è quell di penalizzare i conviventi o di negare i diritti umani della singola persona, ma invece è quello di promuo ere le diverse qualità e potenzialità di umanizzazione contenute nelle diverse forme di relazioni umane.